NUOVA ROTTAMAZIONE – QUATER

Come noto la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la rottamazione quater, la quale consente di pagare in forma agevolata i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora ed aggio della riscossione, mediante il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in forma rateale, in un numero massimo di diciotto rate trimestrali. La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2023, tramite il canale telematico messo a disposizione dall’agente di riscossione, ed è già possibile presentarla.

Al fine di capire il funzionamento ed i benefici della Rottamazione Quater riportiamo di seguito le caratteristiche principali e le scadenze della nuova definizione agevolata.

CARICHI DEFINIBILI

Risultano definibili tutti i ruoli consegnati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  •     – contenuti in cartelle non ancora notificate
  •     – interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione
  •     – già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato (es. cassa Forense, Inarcassa  ecc.) rientrano nella Rottamazione quater solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:

  •     – adottare uno specifico provvedimento
  •     – trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione
  •     – pubblicarlo sul proprio sito internet

Ai fini della definizione agevolata non rileva la data di notifica della cartella di pagamento ma la data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la riscossione.

IMPORTI CANCELLATI

La nuova rottamazione quater prevede che coloro che aderiscono possano pagare esclusivamente gli importi relativi alla quota capitale, alle spese di notifica delle cartelle ed alle eventuali spese per procedure esecutive. Tutte le altre voci saranno invece completamente azzerate e i relativi importi non saranno più dovuti.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla rottamazione quater prevede invece lo stralcio delle sole somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER

La dichiarazione di adesione alla rottamazione quater va necessariamente presentata utilizzando l’apposito canale online dell’agente di riscossione entro e non oltre il 30 aprile 2023, a pena di decadenza. Nella domanda di adesione dovrà essere indicato anche il numero di rate con il quale si intende provvedere al versamento (unica rata, oppure un numero massimo di 18 rate trimestrali). A seguito della presentazione della domanda l’Agenzia delle Entrate Riscossione informa l’istante   circa l’esito della domanda di rottamazione presentata, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2023.
Il diniego della sanatoria può avvenire esclusivamente per motivi di legittimità (ad esempio domanda su carichi non definibili).
In caso di risposta positiva, l’Agente della Riscossione comunica l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata , inviando anche i relativi bollettini di pagamento.

EFFETTI DELLA DOMANDA DI ADESIONE

La presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quater produce i seguenti effetti:

  •     – sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda di adesione
  •     – sospensione fino al 31 luglio 2023 (data di scadenza della prima o unica rata) degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. Con riferimento a tale aspetto è però necessario precisare che laddove nella dilazione siano presenti carichi definibili e non, le rate non possono essere sospese nella loro interezza, ma il pagamento rateale deve continuare ad avere luogo per la quota non definibile o non definita e sarà dunque necessario un corretto ricalcolo del piano di ammortamento
  •     – divieto di compimento di nuove azioni esecutive o di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche da parte dell’agente di riscossione. Non possono inoltre essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo
  •     – rilascio del DURC regolare
  •     – il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta) e 48-bis (in materia di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR n. 602/73

RIEPILOGO CALENDARIO ROTTAMAZIONE QUATER

  •     – Entro il 30 aprile 2023: I soggetti che intendono aderire alla nuova rottamazione dovranno presentare la domanda di adesione mediante la procedura on-line messa a disposizione dall’agenzia della riscossione
  •     – Entro il 30 giugno 2023: L’agenzia di riscossione comunicherà  l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione agevolata e la scadenza dei pagamenti, ovvero di rigetto, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata
  •     – Entro il 31 luglio 2023: I soggetti richiedenti dovranno versare la prima o unica rata dei versamenti dovuti. In caso di scelta del pagamento rateale le somme dovute dovranno essere versate nel numero massimo di diciotto rate

PAGAMENTO

Il versamento degli importi dovuti può avvenire in unica soluzione o in forma rateale.

  •     – Unica soluzione: Entro il 31 luglio 2023
  •     – Massimo 18 rate: La prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023. Le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento degli importi dovuti determina automaticamente il mancato perfezionamento della procedura.

MANCATO PERFEZIONAMENTO

Salvo in caso di “lieve inadempimento” (ossia il ritardo massimo di 5 giorni dalla scadenza) il mancato pagamento delle rate, ma anche il pagamento in misura ridotta o in ritardo, comporta la perdita dei benefici previsti dalla definizione agevolata. In tal caso:

  •     – gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto
  •     – i termini di prescrizione e decadenza riprenderanno a decorrere
  •     – a differenza delle precedenti rottamazioni sarà comunque sempre consentito al contribuente richiedere, per i carichi per i quali è decaduto, la rateizzazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

RAPPORTO CON LE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

I soggetti decaduti dalle precedenti definizioni agevolate (rottamazione, rottamazione bis e rottamazione ter) possono ripresentare una nuova domanda di definizione agevolata.

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