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Start up Innovative

Le Start up innovative rappresentano una particolare tipologia di società di capitali (Srl, Spa, Sapa) che, oltre ad essere in possesso di determinati requisiti, hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi ad elevato valore tecnologico. Queste società, in presenza di specifici requisiti, godono di una serie di interessanti agevolazioni fiscali, amministrative e finanziarie.

 

Come noto il complesso imprenditoriale italiano è formato prevalentemente da piccole e medie imprese che operano principalmente nei settori del commercio e dell’artigianato. Da qui nasce la volontà dello Stato di favorire lo sviluppo e la crescita nel tempo di settori ad elevato valore tecnologico, attraverso la previsione di una serie di vantaggi amministrativi, fiscali e finanziari volti a favorire le aziende in possesso di determinati requisiti.

 

Requisiti Oggettivi delle Start up Innovative

Ai sensi D.L. n. 179/12, art. 25, comma 2 una Start up innovativa è una società di capitali ,costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • È un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
  • Ha residenza in Italia o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, ma con sede produttiva o filiale in Italia
  • Ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
  • Non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
  • Non distribuisce e non ha distribuito utili, fin dal momento della sua costituzione
  • Ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
  • Non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.

Requisiti Soggettivi delle Start up Innovative

Oltre ai requisiti formali sopra descritti, una società di capitali può essere definita Start up innovativa solo se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi (co. 2, lett. b), art. 25 D.L. n. 179/12):

  • Sostiene spese in ricerca, sviluppo e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione
  • Impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale) oppure almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo è in possesso di laurea magistrale
  • È titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato. Tali privative devono essere direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa

 

Solo le Società in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi sopra riportati possono ottenere la qualifica di Start up innovativa. La presenza di questi requisiti deve essere dichiarata attraverso un’apposita autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante da depositare presso la Camera di Commercio al fine dell’ottenimento dell’iscrizione nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese.
Una volta avvenuta l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle Imprese l’impresa potrà godere delle agevolazioni previste dalla normativa.
Ricordiamo inoltre che per mantenere lo status di Start up innovativa e quindi beneficiare delle agevolazioni previste l’impresa dovrà confermare o aggiornare i requisiti almeno una volta all’anno.

Le agevolazioni dedicate alle Start up innovative

Le principali agevolazioni ed opportunità previste per le Start up Innovative possono essere così riassunte:

  1. Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di Start up innovative
  2. Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
  3. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
  4. Raccolta di capitali tramite canali di finanziamento specifici
  5. Disciplina del lavoro flessibile
  6. Proroga del termine per la copertura delle perdite
  7. Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
  8. Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA

1. Incentivi fiscali per chi investe in Start up innovative

Gli incentivi fiscali per le Start up innovative consistono nella possibilità di beneficiare di una detrazione fiscale dalle imposte sui redditi del 50% o 30% dell’investimento effettuato nel capitale di Start up innovative. Tale importo è possibile utilizzarlo direttamente per abbattere le imposte da versare in sede di dichiarazione dei redditi

2. Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI per le Start up Innovative

Il rilascio della garanzia sul credito bancario da parte del Fondo, per le Start up innovative è gratuita, prioritaria e semplificata. La garanzia è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa: è la banca che valuta il merito di credito della Start up e procede con la richiesta della garanzia. Va sempre tenuto presente che la possibilità di ottenere la garanzia non implica la possibilità di ottenere il finanziamento. Infatti, la banca nelle sue valutazioni terrà in considerazione altri aspetti, tra cui il rapporto tra capitale sociale e richiesta di finanziamento, lo stato di sviluppo dell’idea, se si sta già fatturando o meno, la scalabilità del progetto, il profilo dei soci ecc.

3. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo

Le Start up innovative, in sede di iscrizione nel Registro delle imprese, sono esonerate dal pagamento:

  •    – dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese
  •     del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

L’esonero dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria riguarda tutti gli atti posti in essere dalle Start up innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, quali, ad esempio, gli aumenti di capitale agevolati, deposito del bilancio di esercizio ecc.

4. Raccolta di capitali tramite canali di finanziamento specifici

Le Start up Innovative godono di particolari forme di accesso al credito mediante operatori specializzati ad investire nel capitale di rischio (Business Angel, Seed Capital e Venture Capital) e di particolari forme di finanziamento (Incentivi pubblici, Prestiti obbligazionari convertibili, Strumenti finanziari partecipativi). Sono previsti inoltre processi di raccolta di fondi di tipo collettivo, realizzati tramite portali online, attraverso i quali diversi persone destinano fondi di diversa entità, al fine di favorire lo sviluppo di un progetto o di una iniziativa (Crowdfunding)

5. Disciplina del lavoro flessibile

La retribuzione dei lavoratori assunti da una start up innovativa può essere costituita da una parte non inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

6. Proroga del termine per la copertura delle perdite

In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo, in luogo del primo esercizio successivo previsto per le altre società di capitali.
Inoltre, in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.

7. Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica

Le start up innovative non sono assoggettate alla disciplina sulle società di comodo. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” rispetto alla struttura patrimoniale (L. 724/94, art. 30) oppure siano in perdita fiscale sistematica (D.L. 138/2011, art. 2) non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo (quali l’imputazione di un reddito fiscale minimo da assoggettare a tassazione)

8. Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA

Le Start up innovative sono esonerate dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva. Per le altre società di capitale l’obbligo del visto di conformità è invece previsto per importi del credito iva da utilizzare in compensazione maggiori di €.5.000

Gestione Contabile e Fiscale Start up Innovative

Lo Studio Lo Torto è specializzato nella gestione contabile e fiscale degli adempimenti previsti per le Start up innovative.

 

Per qualunque chiarimento, per richiedere informazioni o un incontro gratuito e senza impegno, non esitate a contattare lo Studio Lo Torto (Commercialista Roma Eur).

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