La Legge di bilancio 2023, ha incrementato la soglia di ricavi o compensi da 65 mila a 85 mila euro ai fini dell’accesso al regime forfettario.
A partire dal 1° gennaio 2023, potranno accedere, oppure mantenere, il regime forfettario le persone fisiche che esercitano attività di impresa o professionale che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad 85 mila euro.
Il superamento della soglia dei 85.000 euro di ricavi comporterà la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall’anno successivo in caso di non superamento della soglia di € 100.000 di ricavi.
Il superamento della soglia di 100.000 euro comporterà invece l’immediata fuoriuscita dal regime forfettario con la conseguenza che tutti i ricavi eccedenti tale soglia dovranno essere assoggettati ad iva ed ad irpef ordinaria.
La Legge di bilancio 2023 ha pertanto ampliato la platea dei soggetti rientranti nel regime forfettario. Non sono invece state modificate le altre cause di esclusione dal regime forfettario che si riportano di seguito.
Non possono adottare il regime forfettario i contribuenti:
- – che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- – che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui art. 10 comma 1 nr. 8 D.P.R. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53 c. 1 D.L. 331/1993;
- – i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- – che, nell’anno precedente, hanno sostenuto spese superiori a 20.000 euro per lavoro dipendente e assimilati;
- – che partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari (art. 5 TUIR);
- – che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente in regime forfettario;
- – che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 49 e 50 TUIR) eccedenti l’importo di 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato;
- – che nell’anno precedente hanno svolto in via prevalente attività a favore del proprio datore di lavoro o soggetti a questi riconducibili. Medesima previsione vale per gli ex datori di lavoro, ovvero i soggetti con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Il vincolo non si applica ai soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto l periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Per informazioni sul nuovo regime forfettario e sulla valutazione di convenienza ad aderire a questo regime semplificato puoi contatta lo Studio Lo Torto (Commercialista EUR)