Con decreto del MEF del 29 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre 2025, sono state modificate le modalità di trasmissione al sistema TS delle spese sanitarie.
In particolare, il decreto prevede che a partire dal 1 gennaio 2025, tutti i soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS devono inviare tali dati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Questo significa che a partire dalle spese 2025 non esistono più obblighi di trasmissione mensili o semestrali, come nelle annualità precedenti, in quanto tutti i dati relativi alle spese 2025 e delle annualità seguenti dovranno essere trasmessi al Sistema TS entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Considerando che il 31 gennaio 2026 cade di sabato, la scadenza per l’invio dei dati delle spese 2025 è rinviata al 2 febbraio 2026.
Ricordiamo che sono assoggettati all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS, oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e dall’anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter Dlgs 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs 193/2006, parafarmacie, ottici,iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari diradiologia medica), a partire dal 2019 anche:
- – Le strutture della sanità militare;
- – La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- – Gli iscritti all’albo dei biologi;
- – Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13marzo 2018:
- Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
- Tecnici audiometristi
- Tecnici audioprotesisti
- Tecnici ortopedici
- Dietisti
- Tecnici di neurofisiopatologia
- Tecnici fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- Igienisti dentali
- Fisioterapisti
- Logopedisti
- Podologi
- Ortottisti e assistenti di oftalmologia
- Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- Tecnici della riabilitazione psichiatrica
- Terapisti occupazionali
- Educatori professionali
- Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- Assistenti sanitari
- Massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 40
- Ottici
Attesa la modifica della scadenza di trasmissione dei dati al Sistema TS nel corso del 2025, molti professionisti si chiedono se l’invio semestrale dei dati già effettuato nel corso dell’anno comporti conseguenze a cui prestare attenzione.
Considerando che il decreto del 29 ottobre 2025 stabilisce un termine unico annuale entro il quale i soggetti obbligati devono trasmettere i dati, ma non vieta la possibilità di invii multipli nel corso dell’anno, l’invio semestrale non è vietato ed in nessun caso deve essere ripetuto.
Pertanto, se i dati semestrali sono stati trasmessi anticipatamente, sarà sufficiente integrarli con i dati relativi al secondo semestre entro 2 febbraio 2026.
Ricordiamo infine che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS è prevista la sanzione di cui all’articolo 3 comma 5 bis del D. Lgs. n. 175/2014, pari a 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro.
Tale sanzione resta comunque definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n.472 del 1997.
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