La legge di Bilancio 2026 ha previsto una nuova rottamazione della cartelle esattoriali, denominata Rottamazione-quinquies, che ricalca l’impianto delle precedenti rottamazioni delle cartelle di pagamento, consentendo di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando la sola quota capitale ed azzerando le sanzioni e gli interessi di mora.
Con la rottamazione quinquies il pagamento agevolato potrà avvenire in un’unica soluzione oppure attraverso un piano rateale con un numero massimo di 54 rate bimestrali diluite in un arco temporale massimo di 9 anni (con un interesse del 3% su base annua su ciascuna rata).
Potranno essere oggetto di definizione agevolata e quindi rientrare nella rottamazione quinquies i carichi affidati all’Agenzia delle Entrete-Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- – imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633del 1972
- – contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento
A differenza delle precedenti edizioni la Rottamazione-quinquies sarà applicabile solo ai carichi erariali e previdenziali conseguenti all’omesso versamento di somme regolarmente dichiarate.
Resteranno quindi esclusi dalla Rottamazione-quinquies tutti gli atti di accertamento o contestazione.
Inoltre sarà esclusa l’adesione alla Rottamazione-quinquies a tutti coloro in regola al 30 settembre 2025 con i pagamenti relativi Rottamazione-quater (che quindi non potranno convertire i carichi presenti nella rottamazione quater in regola nella nuova rottamazione quinquies). Pertanto i carichi inseriti nella precedente rottamazione quater, relativi a somme derivanti ad omessi versamenti di imposte e contributi su dichiarazioni regolarmente presentate, potranno essere oggetto di rottamazione quinquies solo se la decadenza dalla rottamazione quater è avvenuta prima del 30 settembre 2025.
Infine, resteranno altresì esclusi dalla nuova rottamazione gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari o relativamente ai contratti di locazione, i carichi per imposte ipotecarie e catastali, i carichi per tributi locali (come l’IMU, la TARI, il bollo auto, ecc) e tutti i carichi relativi all’INAIL (sia conseguente ad attività di accertamento che relativo al mero omesso versamento del premio annuale definito in fase di autoliquidazione), ed i carichi relativi ai debiti previdenziali dovuti ad enti previdenziali diversi dall’INPS, quali le Casse di Previdenza Privata.
L’istanza di adesione alla rottamazione quinques, come avvenuto nelle precedenti edizioni, potrà essere presentata telematicamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026.
Le istruzioni operative saranno pubblicate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet nelle prossime settimane.
Successivamente alla presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quinquies verrà ricevuta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione la comunicazione delle somme dovute, ossia la comunicazione attraverso la quale l’ADER certifica l’accoglimento dell’istanza di rottamazione quater, dettagliandolo con il calcolo degli importi dovuti e mettendo a disposizione i bollettini di pagamento.
Dal momento in cui verrà presentata la domanda di adesione alla rottamazione quinquies, verranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza, così come le eventuali rateazioni già in corso fino alla scadenza della prima o unica rata. Non potranno inoltre essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, né potranno essere avviate nuove procedure esecutive; quelle già in essere resteranno sospese, salvo il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Inoltre, per tutta la durata della rottamazione quinquies, il debitore non sarà considerato inadempiente ai fini fiscali e potrà ottenere un DURC regolare relativamente ai carichi oggetto di definizione agevolata.
Preventivamente alla presentazione della domanda di adesione alla rottamazione quinquies sarà necessario verificare attentamente i carichi rientranti nella definizione agevolata, valutare l’importo complessivo dovuto e la modalità di pagamento (unica rata o piano di rateizzazione).
La rottamazione quinquies diventerà infatti inefficace se non verrà effettuato, o verrà effettuato in misura insufficiente, il pagamento dell’unica rata o in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure anche solo dell’ultima rata prevista dal piano di rateizzazione.
In caso di inefficacia della rottamazione quinquies a seguito di mancati o non tempestivi pagamenti, si perderanno tutti i benefici relativi alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, potranno essere riprese automaticamente le azioni esecutive e tutti gli importi versati verranno considerati acconti sulle somme attualmente dovute.
Per queste motivo è di fondamentale importanza farsi assistere da un Commercialista esperto in rottamazione delle cartelle esattoriali.
Per qualsiasi chiarimento sulla nuova Rottamazione-quinquies e per una analisi della situazione debitoria contatta lo Studio Lo Torto (Commercialista Acilia)
