RITENUTA D’ACCONTO RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI: COSA FARE ENTRO IL 31/12/2025

L’articolo 25-bis c.1 del d.P.R. n. 600/1973 prevede che le imprese che corrispondono provvigioni agli agenti di commercio, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’IRES pari al 23% calcolata sull’importo del 50% della provvigione corrisposta.

Pertanto, gli agenti ed i rappresentanti di commercio subiscono normalmente una ritenuta d’acconto dell’11,50% (pari al 23% applicato al 50%) su ciascuna provvigione percepita.

Tale ritenuta non è prevista nel caso degli agenti di commercio che operano in regime forfettario, i quali sono assoggettati esclusivamente a ritenuta Enasarco.

Per tutti gli altri agenti e rappresentanti di commercio (sia persone fisiche che società) non rientranti nel regime forfettario, è prevista invece la doppia ritenuta a titolo di acconto ed Enasarco.

Tuttavia, lo stesso articolo 25-bis prevede però la possibilità di una ritenuta ridotta nel caso in cui l’agente di commercio dimostri di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o collaboratori esterni. In questo caso la quota della provvigione dalla quale calcolare la ritenuta si riduce dal 50% al 20%. In questo caso l’aliquota effettiva della ritenuta d’acconto sulle provvigioni degli agenti di commercio diventa del 4,60 % (pari al 23% applicato al 20%).

Questa facoltà è concessa a prescindere dalla forma giuridica a:

  •     – agenti individuali,
  •     – società di persone,
  •     – società di capitali che svolgono attività di agenzia o rappresentanza.

Purché sia rispettato il requisito della continuità dell’impiego di personale o terzi collaboratori.

L’attività dell’agente e del rappresentante di commercio si considera esercitata con l’ausilio in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi se, a prescindere dal numero degli stessi, il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione siano di durata prevalente nell’anno, anche se tale attività non sia prestata dalle stesse persone, dipendenti o terzi.

Se l’agente di commercio si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità è considerato presente qualora abbia sostenuto nel periodo d’imposta precedente costi per dette prestazioni in misura maggiore al 30% dell’ammontare complessivo delle provvigioni percepite in tale periodo.

L’agevolazione della ritenuta ridotta per gli agenti di commercio non è automatica!

Per poterne beneficiare è necessario inviare all’azienda mandante un’apposita dichiarazione sostitutiva in cui si attesta di possedere il requisito della continuità dell’impiego di personale o terzi collaboratori.

Tale dichiarazione sostitutiva potrà essere inviata tramite Raccomandata A/R, oppure tramite pec, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si chiede l’applicazione dell’aliquota ridotta. Quindi entro il 31 dicembre 2025 andrà inviata la dichiarazione per beneficiare della riduzione della ritenuta di acconto sulle provvigioni maturate dagli agenti di commercio dal 1° gennaio 2026.

Per eventuali chiarimenti per la gestione degli adempimenti fiscali degli agenti di commercio contatta Studio Lo Torto (Commercialista Fiumicino)