Per un istruttore sportivo, un personal trainer o un altro professionista che opera nel mondo dello sport, avere una partita IVA in regime forfettario non significa necessariamente applicare le stesse regole a tutti i compensi incassati.
La distinzione tra compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica e compensi percepiti per attività svolte al di fuori dell’ordinamento sportivo può infatti incidere in maniera significativa sulla determinazione delle imposte e dei contributi previdenziali.
È quindi fondamentale classificare correttamente i compensi già al momento della fatturazione e conservarne una chiara distinzione.
Compensi sportivi e compensi ordinari: perché devono essere distinti
La disciplina del lavoro sportivo prevede un trattamento specifico per i compensi riconducibili alle attività sportive dilettantistiche.
Al contrario, le prestazioni rese nei confronti di soggetti che non rientrano nell’ordinamento sportivo seguono le regole ordinarie previste per il regime forfettario.
Questo significa che non è corretto sommare automaticamente tutti i compensi percepiti durante l’anno.
Per esempio, un istruttore potrebbe svolgere:
- – attività presso un’associazione sportiva dilettantistica (ASD);
- – attività presso una società sportiva dilettantistica (SSD);
- – lezioni individuali nei confronti di clienti privati;
- – personal training o preparazione fisica svolti al di fuori dell’ordinamento sportivo.
Anche se l’attività materialmente svolta può sembrare molto simile, il trattamento fiscale e previdenziale può essere diverso in funzione della natura della prestazione e del committente.
La franchigia fiscale di 15.000 euro
Per i compensi qualificabili come lavoro sportivo dilettantistico opera, ai fini fiscali, una franchigia di 15.000 euro annui.
In pratica, i compensi sportivi percepiti nell’area del dilettantismo non concorrono alla formazione del reddito fino a 15.000 euro. Soltanto l’eventuale eccedenza deve essere assoggettata alle regole fiscali previste.
Facciamo un esempio.
Un istruttore percepisce durante l’anno:
16.000 euro di compensi sportivi.
I primi 15.000 euro rientrano nella franchigia fiscale.
La parte eccedente, pari a:
16.000 – 15.000 = 1.000 euro
è invece quella che concorre alla determinazione del reddito secondo le regole del regime forfettario.
Attenzione: la franchigia non serve per verificare il limite del regime forfettario!!
Questo è uno degli aspetti più importanti.
I 15.000 euro di franchigia non devono essere sottratti quando si verifica l’ammontare complessivo dei compensi ai fini della permanenza nel regime forfettario.
Se l’istruttore ha incassato 16.000 euro, ai fini della verifica dei limiti del regime forfettario devono essere considerati tutti i 16.000 euro, non soltanto i 1.000 euro eccedenti la franchigia fiscale.
Si tratta quindi di due verifiche differenti:
ai fini fiscali: può essere rilevante soltanto la quota eccedente 15.000 euro;
ai fini della verifica del limite del regime forfettario: rileva l’intero ammontare dei compensi.
Come compilare il Quadro LM della dichiarazione dei redditi di un istruttore sportivo, un personal trainer
La distinzione tra compensi sportivi e compensi ordinari deve essere mantenuta anche nella dichiarazione dei redditi di un istruttore sportivo o di un personal trainer.
Nel Quadro LM del modello Redditi PF, i compensi sportivi devono essere indicati separatamente e identificati attraverso il codice “2” nella colonna 7, denominata “Casi particolari”. I compensi devono essere esposti per il loro intero ammontare, mentre l’utilizzo del codice consente di considerare la franchigia prevista dalla disciplina del lavoro sportivo.
I compensi derivanti da attività non riconducibili al lavoro sportivo dilettantistico devono invece essere riportati in un rigo separato, senza utilizzare il codice “2”.
Questo aspetto è particolarmente importante per chi svolge contemporaneamente attività sportive e attività professionali nei confronti di clienti privati.
Un esempio concreto per un istruttore sportivo
Immaginiamo un istruttore in regime forfettario che nel corso dell’anno percepisca:
- – 12.000 euro da una società sportiva dilettantistica per attività sportiva;
- – 4.500 euro per lezioni individuali effettuate nei confronti di clienti privati non tesserati.
I compensi complessivi sono quindi pari a:
16.500 euro.
I due importi, però, non devono essere sommati in un unico rigo del Quadro LM.
I 12.000 euro derivanti dall’attività sportiva devono essere indicati separatamente con il codice “2”. Essendo inferiori alla franchigia fiscale di 15.000 euro, non generano reddito imponibile.
I 4.500 euro derivanti dalle lezioni private devono invece essere indicati separatamente e seguono le regole ordinarie del regime forfettario.
Nell’esempio riportato nella documentazione, applicando un coefficiente di redditività del 67%, il reddito imponibile relativo a questa seconda attività è pari a:
4.500 × 67% = 3.015 euro.
La corretta distinzione dei compensi permette quindi di evitare di applicare erroneamente la franchigia anche a prestazioni che non ne hanno diritto.
Anche i contributi INPS seguono regole diverse
La questione non riguarda soltanto le imposte.
Per i lavoratori sportivi autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, la disciplina previdenziale prevede una franchigia diversa: i contributi sono dovuti sui compensi che eccedono 5.000 euro annui.
Nell’esempio di un istruttore che percepisce 16.000 euro di compensi sportivi, la quota rilevante ai fini contributivi è quindi:
16.000 – 5.000 = 11.000 euro.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS viene calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo, con una corrispondente riduzione dell’imponibile pensionistico.
Anche per questo motivo è fondamentale non confondere la franchigia fiscale di 15.000 euro con quella previdenziale di 5.000 euro.
Come compilare il Quadro RR della dichiarazione dei redditi di un istruttore sportivo, un personal trainer: dove indicare i contributi
La corretta classificazione dei compensi effettuata nel Quadro LM si riflette anche nella compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi di un istruttore sportivo o di un personal trainer.
I compensi derivanti dall’attività sportiva seguono la Sezione III, applicando la franchigia contributiva di 5.000 euro e, sulla parte eccedente, la riduzione dell’imponibile al 50%.
I redditi derivanti da attività non sportive confluiscono invece nella Sezione II del Quadro RR, secondo le regole ordinarie della Gestione separata INPS. Su tali importi non si applicano né la franchigia contributiva di 5.000 euro né la riduzione del 50%.
Attenzione alle lezioni private e ai clienti non tesserati
Per chi lavora nel settore sportivo, uno degli aspetti più delicati riguarda le prestazioni che sembrano avere caratteristiche sportive ma che vengono effettuate nei confronti di soggetti esterni all’ordinamento sportivo.
Una lezione individuale o una prestazione di preparazione fisica, ad esempio, non deve essere automaticamente considerata “compenso sportivo” soltanto perché viene svolta da un istruttore.
Occorre verificare la natura della prestazione e il rapporto con il committente.
Quando una parte dei compensi deriva da prestazioni non riconducibili al lavoro sportivo dilettantistico, tali somme devono essere mantenute distinte e non possono beneficiare della franchigia fiscale prevista per i compensi sportivi.
La fatturazione diventa fondamentale
Per evitare problemi in fase di dichiarazione dei redditi, la distinzione dovrebbe essere effettuata fin dall’origine.
È quindi opportuno che l’istruttore tenga una contabilità chiara della provenienza dei compensi, distinguendo almeno tra:
- 1. compensi derivanti da attività sportiva;
- 2. compensi derivanti da attività non sportiva.
La documentazione esaminata suggerisce inoltre di mantenere questa distinzione già al momento dell’emissione delle fatture. Nel 2026 è stato inoltre introdotto nelle specifiche tecniche della fattura elettronica il codice ESENZSPORT, destinato a segnalare i compensi esenti ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021.
Non basta applicare un unico coefficiente di redditività
Un altro errore da evitare riguarda il coefficiente di redditività.
Quando un professionista svolge più attività, anche eventualmente caratterizzate da codici ATECO differenti, non è corretto applicare automaticamente un unico coefficiente all’intero fatturato.
La determinazione del reddito deve rispettare la natura delle diverse attività esercitate.
Per questo motivo, un istruttore che combina attività sportiva presso ASD o SSD con personal training, consulenze o altre prestazioni rivolte a clienti esterni dovrebbe verificare attentamente la corretta classificazione di ciascun compenso.
Gli errori da evitare
Per un istruttore sportivo in regime forfettario, gli errori più frequenti e potenzialmente più problematici sono:
- – sommare indistintamente compensi sportivi e non sportivi;
- – applicare la franchigia di 15.000 euro anche ai compensi non sportivi;
- – utilizzare la franchigia fiscale di 15.000 euro per verificare il limite del regime forfettario;
- – calcolare i contributi INPS sulla stessa base utilizzata per l’imposta;
- – non distinguere correttamente le somme nel Quadro LM;
- – riportare nel Quadro RR i dati nella sezione errata;
- – non conservare una documentazione chiara sulla provenienza dei compensi.
Da quanto sopra evidenziato, nei casi in cui coesistono attività sportive ed extra-sportive, l’errore più rischioso può essere proprio quello di qualificare e collocare male il compenso, prima ancora del calcolo matematico dell’imposta o dei contributi.
Hai una partita IVA come istruttore, personal trainer o professionista sportivo?
Se svolgi contemporaneamente attività presso ASD/SSD e attività direttamente nei confronti di clienti privati, è importante verificare come sono stati classificati i compensi, come sono state emesse le fatture e come dovranno essere riportati nella dicghiarazione dei redditi al fine del corretto calcole delle imposte e contributi dovuti.
Una corretta impostazione fiscale e previdenziale può evitare errori nella dichiarazione e, soprattutto, permette di conoscere in anticipo il reale carico fiscale e contributivo della propria attività professionale.
L’assistenza di uno Studio specializzato rappresenta un requisito indispensabile per poter svolgere correttamente questa attività nel rispetto di tutte le normative fiscali e contabili.
Per qualunque chiarimento, per richiedere informazioni o un incontro gratuito, non esitate a contattare lo Studio Lo Torto (Commercialista Acilia).
