Per buono pasto (detto anche “ticket restaurant”) si intende il titolo di pagamento che attribuisce al possessore il diritto di ottenere, presso esercizi convenzionati, la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo, per un importo pari al valore facciale del buono pasto. Allo stesso tempo il buono pasto rappresenta il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
Generalmente, i buoni pasto vengono acquistati dal datore di lavoro presso una società specializzata e poi consegnati ai propri dipendenti, i quali, in tal modo, possono utilizzarli per ottenere la somministrazione di pasti presso i pubblici esercizi convenzionati con la società emittente. Successivamente, gli esercenti ottengono il rimborso dei buoni presso le società emittenti.
Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare.
Quanto ai buoni pasto elettronici, che consistono in apposita carta elettronica leggibile tramite terminali POS abilitati, valgono le medesime regole; in tal caso, le informazioni richieste sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico.
Questi strumenti sono molto utilizzati dalle aziende in quanto il loro utilizzo comporta delle agevolazioni fiscali in capo alle società, con riferimento alla tassazione in capo al dipendente, deducibilità del costo ed aliquota iva.
Tassazione in capo al dipendente
Dall’1 gennaio 2020, sono escluse da tassazione dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa aziendale sotto forma di “buoni pasto”:
- – fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, per i buoni pasto cartacei
- – fino all’importo complessivo giornaliero di 8 euro, per i buoni pasto elettronici
Solo l’eventuale maggiore valore sarà assoggettato a tassazione. A titolo di esempio se un lavoratore riceve buoni pasto elettronici dal datore di lavoro del valore di 10 euro per ogni giorno di lavoro, solo l’importo di 2 euro (per ciascun buono) verrà tassato in busta paga.
Deducibilità del costo per acquisto dei buoni pasto
Le spese sostenute per l’acquisto di buoni pasto sono completamente deducibili dal reddito d’impresa. Infatti, i costi sostenuti dal datore di lavoro per l’acquisto di ticket restaurant restano fuori dall’ambito applicativo della limitazione del 75% prevista per le spese di somministrazione di cibi e bevande; Ciò in quanto tali spese rappresentano l’acquisto di un servizio complesso, non riconducibile alla sola somministrazione di alimenti e bevande.
Deducibilità in capo al professionista
Il principio di integrale deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto di buoni pasto opera nel caso in cui il professionista assegni i buoni pasto ai propri dipendenti.
Con riferimento alla deducibilità dei costi relativi all’acquisto di buoni pasto utilizzati direttamente dal professionista, dovrebbero invece operare le regole generali. Pertanto,nonostante l’assenza di chiarimenti ufficiali a riguardo, i predetti costi dovrebbero essere deducibili al 75% e per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Regime Iva
La prestazione resa dalla società emittente ai datori di lavoro è soggetta ad aliquota IVA del 4% interamente detraibile.
Per qualunque chiarimento, non esitate a contattare lo Studio Lo Torto (Commercialista Eur).
