IMPOSTA DI BOLLO FATTURAZIONE ELETTRONICA REGIME FORFETTARIO 2024 – MODALITA’ DI VERSAMENTO

Come noto a partire dal 2024 tutti i professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali in regime forfettario (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/regime-agevolato-forfettario/scheda-nuovo-regime-forfettario-agevolato ), a prescindere dall’ammontare del fatturato realizzato nell’anno precedente, sono tenuti a fatturare esclusivamente tramite fattura elettronica.

Fermo restando la possibilità di usufruire di appositi software in grado di semplificare notevolmente la procedura operativa di emissione e conservazione a norma di legge delle fatture elettroniche, uno degli aspetti da considerare riguarda la modalità di versamento dell’imposta di bollo da 2 euro, la quale per forza di cose non potrà più essere assolta tramite apposizione materiale della marca da bollo da 2 euro sul documento cartaceo.

L’unica modalità per poter assolvere l’imposta di bollo da due euro sulle fatture elettroniche a partire dal 2024 sarà quella virtuale.

Ricordiamo che l’imposta di bollo è dovuta esclusivamente quando il totale dell’importo della fattura risulta superiore ad €. 77,47.

Nel caso in cui sia dovuta l’imposta di bollo, il contribuente è tenuto ad evidenziarlo in fattura elettronica, “flaggando” l’apposito campo “Bollo virtuale” ed indicando l’ammontare del bollo di 2 euro.

Laddove il bollo virtuale non venga indicato in fattura, non sono comunque previste sanzioni, purchè il versamento venga comunque correttamente effettuato.

Il versamento dell’imposta di bollo virtuale può avvenire alternativamente tramite modello F24 oppure tramite l’apposito servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, indicando l’IBAN di un conto corrente intestato al contribuente, sul quale effettuare l’addebito dell’ammontare dovuto a scadenza.

La scadenza per il versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche è la seguente:

  •     – 31 maggio, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre (scadenza prorogata al 30 settembre se l’importo dovuto risulta inferiore a 5.000 euro)
  •     – 30 settembre, per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre (scadenza prorogata al 30 novembre se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre risulta inferiore a 5.000 euro)
  •     – 30 novembre, per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre
  •     – 28 febbraio dell’anno successivo, per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre

Per eventuali chiarimenti sulla fatturazione elettronica per il regime forfettario contatta lo Studio Lo Torto (Commercialista Roma EUR).