RIPRESA ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE – LE VERIFICHE DA EFFETTUARE

Prevista al prossimo 1 luglio 2021 la data di ripresa della notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti di riscossione.

Ciò è quanto è stato previsto dal Decreto Sostegni Bis, il quale ha prorogato al 30 giugno la sospensione di tutte le notifiche degli atti esattoriali.

Occorre dunque farsi trovare pronti per questo appuntamento in modo da essere in grado di individuare eventuali indebite pretese da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia), cosa che purtroppo accade non di rado.

Andiamo a vedere allora quali sono i vizi più frequenti degli atti notificati ai contribuenti, in modo da non farci cogliere impreparati.

Innanzitutto di fondamentale importanza è la tempistica: è opportuno controllare frequentemente la casella di posta elettronica certificata (PEC) al fine di verificare la notifica di qualche cartella di pagamento. Eventuali contestazioni per i vizi riscontrati nell’atto possono essere mosse solo entro un determinato arco temporale che varia dai 20 ai 60 giorni dalla ricezione della notifica, a seconda dell’atto e della irreglarità riscontrata.

Ulteriore verifica da effettuare è sicuramente il raggiungimento il termine di prescrizione, ossia il termine massimo entro il quale un credito può essere preteso dalla Pubblica Amministrazione. Per esempio per i contributi I.N.P.S. è prevista la prescrizione in 5 anni; dunque trascorso questo arco temporale senza che vi siano stati atti sospensivi della prescrizione (quali ad esempio una notifica di una cartella, un avviso di intimazione ecc), questi crediti non possono più essere pretesi e riscossi dall’I.N.P.S.

Un altro importante elemento di illegittimità riguarda l’applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni. Spesso infatti il Fisco, all’interno delle cartelle di pagamento richiede al contribuente anche il pagamento di somme a titolo di interessi di mora sulle sanzioni fiscali. Ciò risulta illegittimo in quanto l’art. 2 comma 3 del D.lgs. 472/1997 prevede chiaramente che le somme irrogate a titolo di sanzione non producono in nessun modo interessi.

Infine, per quanto riguarda la notifica degli atti a mezzo PEC, una importantissima verifica da effettuare riguarda il controllo dell’indirizzo email da cui proviene l’atto. Se infatti l’atto viene notificato al contribuente da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri la notifica è nulla!

Ovviamente questi sono solo alcuni dei vizi maggiormente ricorrenti degli atti esattoriali (ingiunzioni di pagamento, cartelle, ipoteche, ecc..).

Per avere assistenza in materia di cartelle esattoriali e contenziosi tributari non esitare a contattare lo STUDIO LO TORTO (Commercialista EUR Roma).