Credito Imposta Acquisto Beni Strumentali
La Legge di Bilancio 2020 prevede l’introduzione di un credito d’imposta molto interessante per l’acquisto di beni strumentali nuovi, in sostituzione del super e iper ammortamento, in vigore fino allo scorso anno.
L’agevolazione si rivolge alle imprese e professionisti che dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Rimangono esclusi dall’agevolazione in questione gli investimenti riguardanti:
- – i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
- – i beni di cui all’Allegato 3 della Legge n. 208/2015;
- – i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR;
- – i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Per gli altri beni è riconosciuto un credito d’imposta in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti, ossia:
- – per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0”, in sostituzione del super ammortamento, è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese e agli esercenti arti e professioni, nella misura del 6 per cento del costo, con un massimale di investimenti agevolabili di 2 milioni di euro;
- – per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato A di cui alla legge n.232/2016(Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»), in sostituzione dell’iper ammortamento è riconosciuto un credito d’imposta ,esclusivamente alle imprese, nella misura del 40 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro.
- – per gli investimenti relativi ai beni compresi nell’Allegato B della legge n. 232/2016 (Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»),il credito d’imposta, in sostituzione dell’iper ammortamento è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili, pari a euro 700.000,00.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.
Tale credito è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti diversi da quelli “4.0”.
Al fine di non vedersi contestato il credito fiscale, il bene agevolato non può essere ceduto a titolo oneroso prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, né può essere destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti al medesimo soggetto residente che ha goduto dell’agevolazione.
Per gli investimenti di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 (vale a dire quelli ad alto contenuto tecnologico e quelli innovativi) i fruitori del credito dovranno procurarsi una perizia tecnica semplice redatta da un Tecnico Abilitato (Ingegnere o Perito Industriale) o un attestato di conformità rilasciato da un Ente Certificatore accreditato da cui risulti che i beni oggetto dell’agevolazione posseggano caratteristiche tecniche tali per cui essi possano essere inclusi negli elenchi di cui ai richiamati allegati A) e B) e che gli stessi sono stati interconnessi. Per beni di costo unitario inferiore ad Euro 300.000,00 tutto quanto sopra descritto può essere sostituito da un’autocertificazione del Legale Rappresentante.
Per informazioni e chiarimenti, non esitate a contattare lo Studio Lo Torto (Commercialista Ostia).