Dal 1° ottobre 2024 diviene obbligatorio per le imprese operanti in cantieri temporanei e mobili, il possesso di una patente a punti per la sicurezza, come previsto dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024)
Il decreto attuativo ha definitivamente stabilito le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente a crediti (detta anche patente a punti) e le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
L’obbligo di possesso della patente a punti riguarda non solo tutte le imprese edili, ma anche tutte le aziende connesse che operano all’interno dei cantieri, come ad esempio le ditte di impiantisti elettrici e termoidraulici, i serramentisti, i fabbri, gli imbianchini, i piastrellisti ecc.
Le uniche imprese esonerate da tale nuovo sono le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché le imprese che si occupano esclusivamente forniture di materiali o prestazioni di natura intellettuale.
Il funzionamento della nuova patente a punti dei cantieri è simile a quello delle patenti delle automobili. Si parte da una base iniziale di 30 punti. Nel caso in cui si verifichino incidenti, infortuni sul lavoro e/o violazioni delle norme di sicurezza, si procede alla decurtazione dei punti.
Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
Requisiti per il rilascio della patente a punti dei cantieri
La patente è rilasciata su istanza dell’impresa da inviare in digitale all’Ispettorato Nazionale del Lavoro il quale la rilascia in base al possesso dei seguenti requisiti:
- – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
- – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- – possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità (autocertificabile);
- – possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- – possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);
avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).
Il rilascio della patente a crediti dei cantieri è automatico e comporterà la dotazione iniziale di 30 crediti. In caso di ritardi nell’emissione della patente nel periodi tra la domanda e il rilascio della patente sarà comunque possibile lavorare nei cantieri.
I punti sulla patente potranno aumentare fino a un valore massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.
Riconoscimento dei crediti sulla patente a punti sui cantieri edili
A) fino a 10 punti in base ad anzianità dell’impresa così divisi:
- – Fino a 5 anni: 0 punti
- – Da 5 a 10 anni: 3 punti
- – Da 11 a 15 anni: 5 punti
- – Da 16 a 20 anni: 8 punti
- – Oltre 20 anni: 10 punti
B) fino a 30 punti: un punto ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni.
C) fino a 30 punti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
- – certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
- – investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
- – utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.
D) fino a 10 punti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
- – possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
- – applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
- – possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché́ su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
Decurtazione dei punti sulla patente a crediti edile
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:
- – decurtazione di 20 punti in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- – decurtazione di 15 punti in caso di infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- – decurtazione di 10 punti in caso si malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con :
- la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza
Sospensione dell’attività
In caso di infortuni da cui derivi l’invalidità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.
La sospensione della patente a crediti è invece obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro almeno a titolo di colpa grave.
Gestione Contabile IMPRESE EDILI
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