A partire dalla scorso 1 luglio tutti coloro che intendono utilizzare in compensazione i crediti fiscali per il versamento tramite modello F24 dei debiti tributari dovranno verificare le nuove diverse casistiche di esclusione previste in presenza di determinate soglie di debiti erariali scaduti.
Le previsioni volte a limitare l’utilizzo dei crediti fiscali in compensazione riguarda esclusivamente le cosiddette compensazioni “orizzontali” ossia quelle che intervengono tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.
Innanzi tutto è bene ricordare che per la compensazione per importi annui superiori a 5.000 euro sarà necessario l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato sulla dichiarazione dei redditi dalla quale scaturisce questo credito. La compensazione tramite modello F24 sarà possibile solamente a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione telematica della dichiarazione munita di visto di conformità.
Entriamo ora nel merito delle nuove diverse casistiche di divieto alle compensazioni tributarie
- Blocco per debiti erariali maggiori di 100.000 euro
Dal 1° luglio 2024 è entrato in vigore il nuovo regime imposto dall’art. 4, comma 2 del D.L. 39/2024, il quale prevede il blocco delle compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di importo superiore ad euro 100.000.
In presenza di questi debiti scaduti l’Agenzia delle Entrate scarterà i Modelli F24 dai quali risultino tributi utilizzati in compensazione. Una possibile soluzione al problema potrebbe essere quella richiedere una rateizzazione ad Equitalia in modo da ridurre sotto la soglia dei 100.000 l’importo dei debiti scaduti e successivamente procedere all’utilizzo dei crediti in compensazione tramite modello F24. - Blocco crediti edilizi per debiti erariali maggiori di 10.000 euro
L’art. 4 comma 1 del D.L. 39/2024 prevede il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti derivanti da bonus edilizi in presenza di debiti scaduti per imposte erariali di importo superiore ad €. 10.000.
La sospensione sarà applicata fino a concorrenza dei carichi iscritti a ruolo e scaduti.
La corretta applicazione di tale divieto ad oggi risulta ancora poco chiara e si è in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’agenzia delle entrate. - Sanzioni per compensazioni in presenza di debiti scaduti maggiori di 1.500 euro
Secondo l’art. 31 del D.L. 78/2010 è inibita la compensazione dei crediti fiscali in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti superiori a 1.500,00 euro. In caso di inosservanza del divieto, è prevista la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo scaduti fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. Si ricorda che tale disposizione è già in vigore dall’anno 2011 e pertanto non rappresenta una novità.
NOTA BENE! In caso di trasmissione del modello F24 con tributi in compensazione in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro ma inferiori a 100.000 euro, il modello F24 sarà accettato dal sistema (mentre invece in caso di debiti maggiori ad €. 100.000 verrà scartato), ma verrà comminata la sanzione prevista dall’art. 31 del D.L. 78/2010 (50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo scaduti fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato).
Per una consulenza sulla compensazione delle imposte e sulle recenti limitazioni contatta lo Studio Lo Torto (Commercialista Fiumicino).
