A norma dell’art. 43 del DPR 600/73 e dell’art. 57 del DPR 633/72, la notifica dell’avviso di accertamento sulle imposte sui redditi o sull’iva può avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Superato tale termine il tributo si intende prescritto, ossia non più esigibile da parte del Fisco.
Nel caso poi dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o iva tale termine della prescrizione dei tributi è differito fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata.
In linea teorica dunque, entro il prossimo 31/12/2024 dovranno essere notificati gli accertamenti:
- – sull’anno di imposta 2018 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2019) in caso di dichiarazione regolarmente presentata;
- – sull’anno 2016 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2017), in caso di dichiarazione omessa.
Superato il termine del 31/12/2024 tali annualità andrebbero in prescrizione.
Tuttavia, come purtroppo spesso accede in materia fiscale, il condizionale è d’obbligo e la scadenza del prossimo 31 dicembre non può considerarsi del tutto certa in quanto occorre tenere in considerazione la proroga degli 85 giorni a causa del Covid.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate in questi ultimi anni è stata infatti, in ragione dell’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 il quale ha sospeso le attività di accertamento dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, quella di ritenere ancora valida la proroga di 85 giorni anche per le annualità successive all’anno del Covid.
Nel caso tale interpretazione fosse corretta, la scadenza al 31 dicembre 2024 per la prescrizione delle imposte slitterebbe al 26 marzo 2025.
Il problema è che ad oggi, purtroppo, non vi è stato ancora un chiarimento ufficiale del legislatore in merito alla validità o meno della proroga degli 85 giorni in tema di prescrizione degli avvisi di accertamento.
Le recenti sentenze delle Corti Tributarie hanno dato spesso ragione ai contribuenti, non riconoscendo la proroga degli 85 della prescrizione per le annualità successive a quelle in cui si è manifestata l’emergenza sanitaria del Covid (C.G.T. II Campania 21 ottobre2024 n. 5925/7/24, C.T. I Taranto 10 giugno 2024 n. 930/3/24, C.G.T. I Udine 3 aprile 2024 n. 77/3/24 ).
Tuttavia, mancando un chiarimento ufficiale e definitivo, vige ancora una forte incertezza e per la quale è auspicabile una posizione chiara e definitiva da parte della Pubblica Amministrazione.
Per eventuali chiarimenti o necessità in materia di contenzioni tributario contatta lo Studio Lo Torto (Commercialista Roma EUR).
