Rinunciare a un immobile o a un terreno: Ora è possibile!

Con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 27 maggio 2025, depositata lo scorso 11 agosto 2025, è stato definitivamente chiarito che la rinuncia alla proprietà di un immobile o un terreno è pienamente ammissibile nel nostro ordinamento.

Il proprietario di un immobile o di un terreno potrà legittimamente dismetterlo, tramite specifica rinuncia formale, senza necessità di trasferirlo a terzi.

Liberarsi di beni immobili portatori solo di oneri come ad esempio ruderi rurali o terreni agricoli non accessibili, sarà ora più semplice!

In tale circostanza, la rinuncia si potrà perfezionare mediante una dichiarazione unilaterale a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata con successiva trascrizione nei registri immobiliari.

Non sarà quindi richiesta alcuna accettazione da parte di altri soggetti né ulteriori adempimenti autorizzativi.

Una volta registrata la trascrizione, il bene immobile sarà qualificato come vacante e verrà acquisito di diritto dallo Stato ai sensi dell’art. 827 del codice civile, senza necessità di ulteriori atti di accettazione o interventi da parte della pubblica amministrazione.

E’ consigliabile però, anche se non obbligatorio, effettuare una comunicazione informativa all’Agenzia del Demanio, al fine di ridurre rischi o contestazioni legati alla responsabilità post-rinuncia (es. crolli o danni successivi del bene immobile).

E’ bene segnalare che la rinuncia tuttavia non estingue debiti o doveri sorti prima dell’atto. Pendenze pecuniarie già scadute (es. IMU, TARI, oneri condominiali, responsabilità civili o ambientali ecc.) rimangono a carico del rinunciante.

Se invece l’atto è stato compiuto per danneggiare creditori sarà possibile chiedere l’annullamento dell’atto stesso ai sensi dell’art. 2901 del c.c..

 

Per qualunque chiarimento, non esitate a contattare lo Studio Lo Torto (Commercialista Fiumicino)