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Quando si parla di e-commerce o commercio elettronico si fa riferimento ad una qualsiasi transazione realizzata su una piattaforma online.

 

L’ operazione di commercio e vendita online può assumere due distinte configurazioni:

 

–    Commercio elettronico indiretto

–    Commercio elettronico diretto

 

Nel commercio elettronico indiretto l’ordine ed il pagamento vengono effettuati online, ma il bene viene spedito al domicilio dell’acquirente.

 

Diversamente il commercio elettronico diretto è caratterizzato dal fatto che l’intera transazione commerciale avviene per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali non tangibili (ad esempio la vendita di un’App online).

 

Se la cessione di un bene o di un servizio è occasionale non occorre aprire la Partita IVA, mentre invece se il requisito della occasionalità viene meno, la Legge chiede al contribuente l’acquisizione di una Partita IVA.

 

L’occasionalità di una operazione non è data dal solo numero di beni che riusciamo a vendere, ma piuttosto dalla messa in atto di una serie di attività coordinate finalizzate alla vendita di prodotti o servizi.

 

Ad esempio, la vendita occasionale su Ebay della racchetta da tennis mai utilizzata può essere classificata come cessione occasionale. Al contrario, la vendita occasionale di uno stock di racchette da tennis acquistate con l’intento della cessione on-line NON RIENTRA in attività occasionale, e pertanto è necessario aprire la Partita IVA.

 

L’elemento discriminante è dunque il compimento di una serie coordinata di atti economici.

 

Per vendere online con continuità avviando una attività commerciale di e-commerce e di vendita di prodotti online è necessario:

 

  •     – Aprire la partita iva come impresa di e-commerce e vendite online
  •     – Attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
  •     – Presentare SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) per dichiarare l’inizio attività di e-commerce e vendite online
  •     – Iscrivere la ditta individuale di e-commerce alla Camera di Commercio
  •     – Iscrivere la ditta individuale di e-commerce all’INPS gestione commercianti

Commercio elettronico indiretto

Come abbiamo visto, nel commercio elettronico indiretto (e-commerce) la cessione del bene materiale avviene tramite:

 

  •     – on-line nelle fasi di stipula, perfezionamento e pagamento;
  •     – consegna fisica per quanto riguarda la consegna del bene.

Con riferimento al regime iva, nel commercio elettronico indiretto, come nelle vendite per corrispondenza, il requisito territoriale dipende dalla tipologia di operazione realizzata.

  •     – Se viene effettuata la vendita e-commerce nel territorio italiano, sia nel caso di cessioni “B2B” (Business to Business) che “B2C” (business to consumer), si applicano le regole ordinarie e la vendita sarà rilevante ai fini IVA in Italia.
  •     – Se si tratta di vendite e-commerce extracomunitarie, si applica la tassazione nel Paese di destinazione della merce con versamento dell’Iva in dogana.
  •     – In ambito intracomunitario è necessario distinguere tra operazioni:

 

1. e-commerce “B2B”, in cui la cessione sarà rilevante, in linea generale, nel paese di destinazione del bene e l’imposta sarà assolta tramite il meccanismo del reverse charge;

 

2. e-commerce “B2C” con cessioni di beni effettuate da soggetti stabiliti in Italia nei confronti di soggetti privati stabiliti in altro Paese membro. Tali cessioni scontano iva italiana se l’ammontare delle vendite a distanza effettuate dal cedente nei Paesi UE sia complessivamente inferiore a 10.000 euro. Al superamento della soglia complessiva di €. 10.000 le vendite e-commerce diventano ad iva da versare nello Stato dell’acquirente (principio di destinazione) tramite il meccanismo dell’O.S.S.  (One Stop Shop) che consente l’assolvimento dell’imposta estera senza aprire una partita iva in ciascun Paese UE.

 

Commercio elettronico diretto

A differenza del commercio elettronico indiretto, la cessione di servizi elettronici (ad esempio: software, immagini, testi, musica, film) avviene on-line in tutte le fasi dell’operazione (stipula, perfezionamento, pagamento e consegna).

 

Quanto al regime iva nelle vendite online con l’estero, nel commercio elettronico diretto, si distinguono le operazioni:

 

  •     – “B2B”, in cui si applica la tassazione nello Stato membro del committente, il quale provvederà ad assolvere l’imposta tramite il meccanismo del reverse charge;
  •     – “B2C”, ove il luogo di effettuazione dell’operazione coincide con quello in cui il committente è stabilito o possiede il domicilio ovvero la residenza abituale.

 

Conseguentemente, per i servizi elettronici resi nei confronti di privati potranno verificarsi le seguenti situazioni:

 

  •     – il prestatore dovrà identificarsi nello Stato estero;
  •     – il prestatore potrà applicare lo speciale regime “Mini One Stop Shop” (MOSS) previsto dall’ art. 74-quinquies e sexies del D.P.R. 633/1972, il quale consente al fornitore di non identificarsi in ogni Stato UE in cui abbia effettuato una prestazione di servizi elettronici B2C, potendo adempiere agli obblighi IVA previsti dallo Stato di destinazione nello stesso Stato membro in cui è stabilito.

 

Il Dott. Carlo Lo Torto è una Commercialista specializzato in E-commerce e vendite online. Attraverso la sua rete di collaboratori e professionisti è in grado di gestire tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali di imprese di e-commerce e vendite online.

 

Da diversi anni lo Studio Lo Torto segue con successo diverse ditte individuali ed  SRL di e-commerce e vendite online di merci e prodotti digitali, anche situate fuori dal comune di Roma, grazie ad un efficace e collaudato modello di Consulenza a distanza sviluppato nel corso degli anni attraverso l’esperienza maturata come Commercialista esperto di e-commerce e vendite online.

 

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